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SPESOMETRO

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Spesometro dei commercianti: i più recenti chiarimenti e la proroga al 1° luglio

Il  provvedimento delle Entrate n. 2011/59327 del 14 aprile 2011 ha prorogato dal 1° maggio al 1° luglio il termine che interessa i commercianti, tenuti a raccogliere in modo coerente e sistematico i dati delle transazioni 2011 che superano la soglia di Euro 3.600.

Grazie al Provvedimento direttoriale succitato da poco pubblicato, il commerciante al dettaglio beneficia di una proroga di 2 mesi per preparare gli adempimenti amministrativi legati al monitoraggio dei dati da inviare all’Agenzia delle entrate come previsto dal cosiddetto “spesometro”.

Al riguardo, si precisa che non vi sono schede da compilare; si tratta di organizzare il censimento delle informazioni in modo da poterle utilizzare in occasione delle scadenze previste. I soggetti coinvolti sono coloro i quali svolgono attività economiche che prevedono contatti diretti con i consumatori e che trattano articoli per cui venga superata la soglia rilevante di euro 3.600,00 (iva inclusa). Il problema non si pone invece per quei soggetti abituati a documentare le operazioni attive e passive con fattura, poiché il documento fiscale contiene tutti i dati che poi dovranno essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia il caso riguarda i soggetti che emettono scontrini o ricevute fiscali che, per loro natura, sono solitamente anonimi. Si ipotizzi uno negoziante che venda una abito firmato al prezzo di 4.500 euro incassati per contanti. Dal prossimo 1° luglio sarà necessario acquisire ulteriori dati relativi alla transazione in esame.

I dati che dovranno essere acquisiti variano a seconda della natura dell’acquirente.

  1. L’acquirente è un privato cittadino italiano. Il dato obbligatorio da acquisire è il codice fiscale. Si suggerisce di rilevare anche i dati anagrafici dell’acquirente anche se non richiesti dalla norma in maniera da poter ricostruire il codice fiscale in caso di anomalia nonché per evitare possibili comportamenti volti a sviare i controlli.
  2. L’acquirente è una società commerciale, sempre che non sia obbligata a richiedere fattura. Il dato obbligatorio è la partita IVA. In questo caso è consigliabile verificare il dato con il servizio delle entrate oppure le risultanze del registro delle imprese.
  3. L’acquirente è un cittadino straniero. In mancanza del codice fiscale è richiesta l’indicazione dei  dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascita, sesso, domicilio) documentati da un documento di identità.
  4. L’acquirente è una società estera. In questo caso sarà necessario rilevare i dati anagrafici riferiti ad un amministratore, nonché la ragione sociale e il domicilio della società.

Diventa quindi importante per l’operatore obbligato al nuovo adempimento definire le procedure interne per far fronte al nuovo adempimento sia sotto forma di archiviazione cartacea che informatica. L’adempimento comporterà l’aumento dei costi amministrativi per implementare i sistemi contabili al fine di garantire una tempestiva marcatura delle operazioni oggetto di comunicazione.

Le operazioni di censimento vanno effettuate direttamente al momento della transazione in quanto sarebbe poi difficile riuscire a recuperare i dati soprattutto in caso di operazioni occasionali.

 

 

ALTRI SUGGERIMENTI:

  1. È opportuno per gli operatori che lavorano a contatto con la clientela privata predisporre delle schede di raccolta dati in attesa di un’informatizzazione completa dell’adempimento.
  2. In una logica di trasparenza delle informazioni richieste, è importante esporre all’interno del negozio un cartello con il quale si avvisa la clientela che a partire dal 1° luglio è obbligatorio acquisire per la trasmissione all’Agenzia delle entrate il codice fiscale per le operazioni che superano i 3.600 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di formulare i seguenti chiarimenti:

  1. Per la verifica della soglia-limite, gli importi dell’anno si cumulano in presenza di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggi, caratterizzati da corrispettivi periodici.
  2. Il superamento del limite rilevante va ricercato per singolo corrispettivo, senza cumulo, nel caso di più operazioni autonome avvenute nell’anno nei confronti del medesimo soggetto;
  3. Nel caso operazioni con obbligo di fattura, l’importo va considerato al netto di IVA, a prescindere dal fatto che la controparte sia o meno un operatore privato.

Anche i soggetti “minimi” sono potenzialmente interessati dagli obblighi legati allo spesometro nonostante la procedura mal si concilia con il regime “leggero” che caratterizza l’ambito degli adempimenti amministrativi del regime in esame. Senza una specifica esclusione, dunque, i soggetti “minimi” dovranno  censire i dati in caso di operazioni oltre soglia per poi inviarli all’Agenzia delle entrate.

In caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da  258 2.065 euro.