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CALCOLO INDICE ALFA - LIQUIDITA

I piani di rateazione ordinari e/o straordinari sono concedibili alle società soltanto laddove risulti comprovata l’esistenza di una situazione di difficoltà economica, che deve essere verificata da Equitalia, attraverso l’analisi un’analisi finanziaria basata sul c.d. indice di liquidità e sul c.d. indice Alfa.

Per garantire l’omogeneità di trattamento delle varie istanze di rateizzazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli e dei debiti tributari, presentate dai contribuenti, Equitalia ha impartito alcune specifiche istruzioni agli Agenti della

Riscossione finalizzate alla verifica della reale sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento” richiesta dalla legge per rendere possibile la concessione del beneficio della rateizzazione. Nello specifico, per importi della cartella: - inferiori a 50.000 euro: la dilazione di pagamento deve essere concessa a seguito della semplice richiesta effettuata dal contribuente.

Può essere concessa in un numero di rate pari a 18, 24 o 36, in funzione dell’ammontare del debito.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di richiedere un numero di rate inferiore; - superiori a 50.000 euro:la rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita documentazione da parte del contribuente, comprovante la propria situazione economico/finanziaria.

A seguito dell’accertamento della “situazione temporanea di difficoltà” in cui versa il contribuente, è possibile determinare il numero delle rate mensili della rateizzazione che sono a questi concedibili.

Nota beneIl decreto del Fare ha previsto che i piani di rateizzazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa possono essere aumentati, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di legge, da 72 fino a 120 rate.

Con riferimento alle società, il concetto di “temporaneasituazione di obiettiva difficoltà” in cui le stesse versano è stato ricondotto a quello di “temporanea difficoltà ad adempiere” di cui all’art. 87 L.F. (oggi abrogato), relativo allo stato di amministrazione controllata.

Di conseguenza, occorre che sussista uno stato di reversibile incapacità ad adempiere regolarmente all’obbligazione tributaria.

L’esistenza di tale situazione di difficoltà economica viene esaminata da Equitalia, la quale, anche in considerazione delle istruzioni contenute nelle direttive diramate da Equitalia, deve effettuare un’analisi finanziaria basata sul c.d. “indice di liquidità”.

Calcolo dell’indice di liquidità

L’indice di liquidità è quell’indice che permette di stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari assunti a breve termine con le proprie disponibilità liquide ed immediate.

Lo stesso deriva sommando la liquidità immediata e la liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.

A tal riguardo, Equitalia ha precisato che: - nel caso in cui l’indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, nonsussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; - al contrario, se l’indice di liquidità sia inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute.

Calcolo dell’indice Alfa

Prima dell’emanazione della direttiva di Equitalia 1° marzo 2012, n. 7, per poter accedere alla rateizzazione delle somme iscritte ruolo, oltre al calcolo del riferito indice di liquidità era necessario calcolare anche l’indice Alfa.

Per ottenere la rateizzazione delle somme dovute all’erario era necessario che tale indice fosse almeno pari a 3.

A seguito dell’emanazione della direttiva, l’indice Alfa: - non deve essere più considerato in termini di accesso alla rateizzazione; - deve essere utilizzato esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo delle rate concedibili.

Possono richiedere una rateizzazione straordinaria (120 rate mensili) i contribuenti che non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.

Si può accedere al beneficio della rateizzazione straordinaria nel caso in cui l’importo della rata che deve corrispondere la società sia superiore al 10% del valore della produzione mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

Disciplina vigente fino al 29 febbraio 2012

Indice Modalità di calcolo

Valore Indice di liquidità

(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti

≥ 1: la rateizzazione non è ammessa

≤ 1: la rateizzazione è ammessa

Indice Alfa (Debito complessivo/Totale ricavi e proventi) x 100

≥ 3: la rateizzazione non è ammessa

< 3: la rateizzazione è ammessa

Indice Alfa Max Rate

Da 3 a 3,5 12

Da 3,6 a 4 18

Da 4,1 a 6 36

Da 6,1 a 8 48

Da 8,1 a 10 60 Oltre 10 72

Disciplina vigente dal 1° marzo 2012 Fase 1 Indice Modalità di calcolo

Valore Indice di liquidità (Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti

≥ 1: la rateizzazione non è ammessa

≤ 1: la rateizzazione è ammessa

Fase 2

Indice Modalità di calcolo Valore Indice Alfa (Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti

Indice Max Rate

Da 0 a 2 18

Da 2,1 a 4 36

Da 4,1 a 6 48

Da 6,1 a 8 60

Oltre 8  72