Menu principale



PROROGA RATEIZZAZIONE
Prolungata di altri 72 mesi la rateizzazione con l’Erario

Possibilità di prolungare di altri 72 mesi la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo nel caso in cui sia comprovato un peggioramento della situazione economica del debitore. In tal caso, quest’ultimo può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

di Massimo Gabelli , Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

È questa una delle significative modifiche previste dal maxiemendamento al D.L. n. 201/2011, mediante l’inserimento del comma 13-bis, all’articolo 10 dello stesso.

Mediante la modifica introdotta all’articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973 con l’inserimento del comma 1-bis, viene prorogata di ulteriori 72 mesi la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo già prevista dal comma 1 di tale articolo.

Inoltre, nel caso in cui le dilazioni di pagamento previste da tale articolo 19, concesse fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (ossia il 6 dicembre 2011) siano state interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale data, non siano state ancora prorogate, le stesse possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, ma a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima dilazione di pagamento.

Il legislatore tenta, quindi, di dare un po’ di respiro ai contribuenti che, data l’attuale situazione di crisi economico-finanziaria, versano in uno stato di difficoltà.

Mentre il disposto del comma 1, dell’articolo 19 del D.P.R. n. 60271973 opera a regime, e ha la funzione di prolungare ulteriormente la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, laddove sia dimostrato un ulteriore peggioramento della situazione del debitore, quello previsto mediante l’introduzione del comma 1-bis, invece, permette una dilazione massima di 6 anni, ma solo a condizione che la prima dilazione di pagamento non sia già decaduta.

Diverso è invece la previsione che interessa la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo, concesse alla data del 6 dicembre 2011, non sono state ancora prorogate ed interessate dal mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate, le quali, come detto, potranno essere prolungate per un periodo massimo di 6 anni, ma solo a condizione che il contribuente dimostri il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima rateizzazione.

Il maxiemendamento in commento interviene, mediante l’inserimento di modifiche all’articolo 10, del D.L. n. 201/2011 anche nella formulazione delle disposizioni che regolano il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione.

Il comma 13-quater di tale articolo 10 prevedendo la sostituzione del comma 1, dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 112/1999 dispone, infatti, che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all’evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso di costi fissi risultanti dal bilancio certificato da calcolarsi annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze (da emanarsi entro il 31 dicembre 2013), che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle riscossioni coattive ne del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A. , con la conseguente riduzione dell’onere a carico del contribuente.

Tale rimborso è a carico del debitore:

i) per una quota pari al 51%, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell’ente creditore;

ii) integralmente, in caso contrario.

Viene, altresì, disposta la revisione della disciplina del rimborso spese all’agente della riscossione, stabilendo che allo stesso spetta il rimborso degli specifici oneri sostenuti connessi allo svolgimento delle singole procedure, il quale è a carico:

i) dell’Ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

ii) del debitore, in tutti gli altri casi.

Con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno determinate:

i) le tipologie di spese oggetto del rimborso;

ii) la misura del rimborso, da determinarsi anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero delle procedure attivate a carico del debitore;

iii) le modalità di erogazione del rimborso.

Inoltre, viene concessa al contribuente la possibilità di vendere a terzi il bene pignorato o l’immobile ipotecato, mediante l’intervento liberatorio dell’agente della riscossione, il quale incasso interamente il corrispettivo della vendita. Nel caso in cui la somma riscossa sia superiore al debito erariale, l’eccedenza è restituita al contribuente entro i 10 giorni successivi.

Mediante l’inserimento di modifiche all’articolo 7, comma 2, lett. gg-bis) del D.L. n. 70/2011 viene prorogato di un anno l’affidamento alle società di Equitalia della riscossione dei tributi locali e allo stesso tempo sono abrogate le disposizioni che prevedevano l’irragionevole penalizzazione dei privati iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, del D.Lgs. n. 446/1997, ripristinando così il potere dei comuni e dei concessionari privati di utilizzare l’ingiunzione fiscale, con le procedure agevolate di cui al titolo II, del D.P.R. n. 602/1973.

Sempre in materia di rateizzazione delle somme dovute, il legislatore prevede l’abrogazione del disposto legislativo di cui all’articolo 3-bis, comma 1, periodi successivi al primo, del D.Lgs. n. 462/1997, secondo il quale erano richieste apposite garanzie a chi paga a rate, nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima è di importo superiore ad € 50.000.

Tale modifica trova applicazione anche con riferimento alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore alla legge di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011.

Infine, è stato stabilito che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si ha l’iscrizione a ruolo della sanzione del 30% commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi dell’1,5% annuo.

Tale iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso, entro il termine di versamento della rata successiva.