comunicazione obbligatoria all'inquilino
Comunicazione dell’opzione per la cedolare secca al conduttore
Il comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo stabilisce che laddove
“il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un
periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo,
inclusa la variazione accertata dall’ISTAT verificatasi nell’anno precedente”
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con
riferimento all’anno precedente).
In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere
al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo
corrispondente alla durata dell’opzione alle variazioni del canone che derivino
dall’applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I).
Ai sensi del medesimo comma 11, “L'opzione non ha effetto se di essa il
locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera
raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente
comma sono inderogabili.”.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi
comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta
per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il
corrispondente periodo di durata dell’opzione, “ad esercitare la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”. È esclusa la validità ai
fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a
ciascuno di essi.
Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per l’intera durata
del contratto non potrà, quindi, richiedere gli aggiornamenti del canone per
l’intero periodo cui si riferisce l’opzione. Qualora in sede di proroga il
contribuente confermi l’opzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli
aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga.
La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare
l’opzione per la cedolare secca, e, pertanto, in linea generale, prima di procedere
alla registrazione del contratto ovvero prima del termine di versamento
dell’imposta di registro per le annualità successive.
Il conduttore che riceve tale comunicazione è così posto in condizione di
sapere che, per il periodo di durata dell’opzione, non è tenuto al pagamento
dell’imposta di registro.
Il legislatore stabilisce, altresì, con lo stesso comma 11 in esame che le
disposizioni concernenti la sospensione della facoltà di chiedere gli
aggiornamenti del canone e la relativa comunicazione non sono suscettibili di
modifiche in via convenzionale tra le parti.
Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda
annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del
canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale
il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli
aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.
Si precisa che per gli immobili posseduti in comproprietà, l’opzione
esercitata da parte di un solo locatore, comporta la rinuncia agli aggiornamenti
del canone a qualsiasi titolo, anche da parte dei comproprietari che non hanno
optato per il regime della cedolare secca. Tenuto conto che il canone è pattuito
contrattualmente in maniera unitaria, non appare, infatti, possibile differenziarne
l’ammontare in ragione delle quote di possesso di ciascun comproprietà
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